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Revoca egavolazioni contributive

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 37/2010, ha precisato che, nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione, la risoluzione del rapporto per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova determina la revoca dello sgravio contributivo del 50% (per la generalità delle imprese) o del 100% (per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per gli artigiani) previsto dalla legge n. 407/1990.
Tale revoca, di contro, non può essere disposta nell’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto, poiché ciò non rappresenta né un licenziamento né una sospensione dall’attività lavorativa.

Il Sole 24Ore 16 ottobre 2010
Italia Oggi 16 ottobre 2010
Il Sole 24Ore 17 ottobre 2010

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