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Assenza dell'appellante alla prima causa di giudizio

Anche nel processo del lavoro trova applicazione la disciplina disposta dall’art. 348 del C.P.C., in base alla quale se alla prima udienza del giudizio d’appello non compare l’appellante, già costituitosi in giudizio, la causa è rinviata a nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione.

Cass. 5 ottobre 10 n. 20715
Il Sole 24Ore 18 ottobre 2010

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