Sei in: Altro

Dietro la risposta all’interrogazione sulla sentenza 18702 c’e` l’agenzia

Con la risposta all’interrogazione parlamentare del 30 settembre 2010 su quanto stabilito dalla Cassazione con la discussa sentenza n. 18702 del 2010, si e` dato il nulla osta alla deducibilita` dei compensi degli amministratori nel rispetto del principio di cassa e dell’inerenza da parte delle societa` di capitali e di persone. Questo poiche` a smentire l’indeducibilita` di tali spese, sancita nella citata sentenza, e` proprio l’agenzia delle Entrate che ha fornito risposta in merito alla questione sollevata in sede di interrogazione parlamentare.

Secondo l’Agenzia, ex articolo 95, comma 5, del Tuir, il riferimento all'esercizio in cui i compensi spettanti agli amministratori di societa` ed enti - articolo 73, comma 1 - sono erogati, “impone – in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d'impresa – la deducibilita` dei compensi agli amministratori secondo il principio di cassa”. Inoltre, “la deducibilita` del compenso presuppone la sua inerenza all'attivita` d'impresa secondo il principio di cui all'articolo 109, comma 5, del Tuir, inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata”.

Pertanto, l’espresso riferimento all'applicazione del principio di cassa palesa il riconoscimento del diritto alla deduzione dei compensi attribuiti agli amministratori. A conferma di cio` si pone anche l'affermazione secondo cui la deducibilita` e` condizionata solo alla verifica, caso per caso, del rispetto del principio di inerenza dei compensi all'attivita` d'impresa.

www.studiogiammarrusti.it