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Mobilità in deroga con procedura informatica implementata

INPS - Messaggio 12 ottobre 2010, n. 25593

Implementazione procedura informatica mobilità in deroga

La Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito nel fornire istruzioni in merito alla mobilità in deroga, con l'allegata nota, rende peraltro noto che la procedura informatica per l'erogazione della mobilità in deroga sarà implementata prevedendo la riduzione automatica della prestazione in applicazione dell'art. 19 co. 9 del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009.

La riduzione verrà effettuata secondo i criteri a suo tempo concordati con il Ministero del Lavoro.


1) L'importo dell'indennità di mobilità in deroga è determinato preliminarmente, come per l'indennità di mobilità ordinaria, prendendo a riferimento l'80% della retribuzione teorica lorda spettante comprensiva delle sole voci fisse non legate alla presenza che compongono la busta paga, aggiungendo gli eventuali ratei di tredicesima e quattordicesima, tenendo conto dei limiti massimi stabiliti ogni anno con apposita circolare, detratta un'aliquota contributiva del 5, 84%.


2) L'erogazione della mobilità in deroga è assoggettata alle seguenti percentuali di riduzione:

per i primi 12 mesi, anche non continuativi, non si applica alcuna percentuale di riduzione;

dal 13° al 24° mese si applica una riduzione del 10%;

dal 25° al 36° mese si applica la riduzione del 30%;

dal 37° mese in poi si applica la riduzione del 40%.


3) L'indennità di mobilità in deroga può essere riconosciuta come da Accordo della Regione Umbria del 28 dicembre 2009 (all.2), come prima concessione ai lavoratori nella seguente situazione:

ai lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria (assenza di domanda in DS-WEB).


4) In relazione a quanto sopra consegue che l'importo della indennità di mobilità in deroga sarà:

per i primi 12 mesi l'importo determinato al p. 1);

dal 13° mese in poi, come per i lavoratori destinatari di mobilità ordinaria, l'importo sarà pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nei primi 12 mesi, senza però operare la detrazione dell'aliquota contributiva del 5, 84%. All'importo così determinato si applicheranno le riduzioni nelle misure percentuali e secondo le modalità indicate al punto 2).


5) Gli importi erogati sono assoggettati alle ritenute IRPEF.


L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.



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