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Senza sgravi contributivi il datore che risolve il rapporto per giusta causa

15/10/2010 - interpello n. 37/2010
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza:
L. n. 407/1990 e cessazione del rapporto .

La risoluzione del rapporto per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova non consente alle aziende di beneficiare degli sgravi previsti dalla legge 407/90.

La legge 407 riconosce lo sgravio al datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, purché queste assunzioni «non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi»: eventi che non devono essersi verificati nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata.

Da questa ipotesi l'Inps ha escluso le ipotesi di dimissione nonchè le naturali scadenze dei contratti a tempo determinato (messaggio 20399/05).
Sembra dunque rigorosa la lettura fornita dal ministero che riconduce il mancato superamento del periodo di prova nell'ipotesi di licenziamento.

Il rischio è che solo pochi giorni di lavoro possano bloccare uno sviluppo occupazionale a tempo indeterminato all'interno dell'azienda.

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