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Giubbotto retroriflettente per ciclisti sia in galleria che, di sera, fuori dai centri abitati

A partire da oggi, 12 ottobre, sono operative le norme introdotte dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) relativamente all'uso del casco protettivo per i motocicli e del giubbotto retroriflettente per i ciclisti.
In particolare, per guidare i ciclomotori non sara` piu` consentito l'uso del casco cosiddetto a “scodella” ma potranno essere utilizzati solo caschi integrali, forniti cioe` di adeguate protezioni laterali ed omologati secondo le previsioni internazionali (articolo 171 comma 1, Codice della strada). In caso di mancato rispetto di tale previsione, e` prevista la sanzione pecuniaria di 74 euro, la confisca del casco e il fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni; nell'ipotesi di reiterazione nel corso di due anni, il fermo sara` di 90 giorni.
Per quel che riguarda i ciclisti, e` previsto l'obbligo di indossare il giubbotto rifrangente nelle gallerie e, fuori dei centri abitati, a partire da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba (articolo 182 del Codice della strada). I giubbotti o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita` dovranno avere le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2003. Per chi non rispetti detto obbligo verra` applicata una sanzione pecuniaria pari a 23 euro.

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