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Vademecum per gli uffici: verifica che le attivita` scudate erano detenute all’estero al 31 dicembre 2008

La circolare n. 52/E/2010 ha stabilito modalita` di controllo ad hoc per i 180mila soggetti che hanno rimpatriato o regolarizzato attivita` finanziarie o somme di denaro attraverso lo scudo fiscale.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, indicato i compiti e le attivita` che gli uffici sono tenuti a seguire in sede di controllo, nel caso in cui il contribuente opponga la motivazione dello “scudo fiscale” sulle somme accertate.
Si ricorda che una condizione della norma sullo scudo fiscale e` che per accedere alla procedura di emersione, le attivita` oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione dovevano essere detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008. La prova della tenuta all’estero delle attivita` regolarizzate va fornita dal contribuente. Ma, in molti casi essa risulta difficile da fornire, soprattutto se durante il periodo d’imposta 2009 sono incorsi dei disinvestimenti e successivi nuovi investimenti, prima che venga presentata la dichiarazione riservata.
In sede di accertamento, i verificatori devono ricercare le prove che le attivita` erano detenute all’estero a quella data. Per gli uffici del Fisco la verifica non e` piu` solo quella formale della presentazione della dichiarazione riservata, ma diviene un vero e proprio esame di qualita` che potrebbe non mettere piu` i contribuenti al riparo da eventuali violazioni fuori scudo. Il controllo deve diventare piu` serrato cosi` che gli uffici potranno entrare in possesso di elementi ulteriori e documenti attinenti al rimpatrio e alla regolarizzazione. Nel caso in cui vi dovesse essere un fondato motivo per ritenere l’insussistenza del presupposto della detenzione all’estero dei beni scudati alla data del 31 dicembre 2008, i verificatori potranno procedere al disconoscimento degli effetti premiali dello scudo e, se ve ne sono le motivazioni, inoltrare la denuncia alla competente autorita` giudiziaria.
Dunque, per l’Erario si tratta di una tutela aggiuntiva, dato che la richiesta di ulteriori informazioni a giustificare l’attivita` di regolarizzazione, corredata dalla necessaria documentazione, potrebbe far emergere eventuali violazioni che non potevano essere coperte dallo scudo.
Anche in questo caso, pero`, le critiche non hanno tardato ad arrivare.
Per molti la richiesta di ulteriori prove documentali contrasta con il diritto alla riservatezza cui fanno affidamento tutti coloro che decidono di avvalersi della sanatoria dello scudo per rimpatriare capitali esteri. I professionisti, invece, lamentano il poco tempo a disposizione dei contribuenti per la presentazione della dichiarazione riservata (trenta giorni successivi a quello in cui si riceve formale conoscenza di un avviso di accertamento), che potrebbe risultare ancora piu` insufficiente alla necessita` di integrare con documentazione aggiuntiva.

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