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Rimane il carattere non vincolante delle risposte agli interpelli disapplicativi

Tra i molteplici chiarimenti sulle Cfc, contenuti nella circolare 51/E/2010, trova spazio anche quello che indica come obbligatoria la presentazione preventiva dell’istanza di disapplicazione della norma antielusiva anche se sussistono condizioni esimenti gia` controllate dall’Agenzia. Pertanto, anche se il contribuente ha ottenuto il si` dell’Agenzia alla disapplicazione e nell’anno successivo entri nuovamente nell’ambito del comma 5-bis dell’articolo 167 del Tuir, dovra` presentare ancora l’istanza. Questo in considerazione degli orientamenti comunitari, che dettano che la valutazione dell’artificiosita` della costruzione estera deve essere valutata caso per caso in base ad “elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi”.

Tuttavia permane, specifica la circolare in oggetto, il principio che il parere reso dall’Agenzia delle entrate non e` vincolante per il contribuente, che resta libero di decidere se uniformarsi o meno alla risposta ottenuta. Cio` significa che, nel caso in cui l’istante decida di non uniformarsi, resta per lui impregiudicata la possibilita` di dimostrare anche successivamente ed anche in sede di contenzioso la sussistenza delle condizioni che consentono la disapplicazione della CFC rule.

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