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Dalla fondazione studi un parere sull’apprendistato da gia` consulente del lavoro

Il parere e` il numero 25, e` dell’8 ottobre 2010, e nega al consulente del lavoro la possibilita` di essere apprendista per la ragione, spiegano i tecnici della categoria, che il contratto di apprendistato non e` compatibile con lo svolgimento di attivita` proprie della professionalita` disciplinata dalla legge n. 12 del 1979, cui si addica un soggetto in possesso del titolo professionale acquisito superando l’esame di abilitazione.
Il documento 25/2010 si sofferma, quindi, sulla sostanza del contratto di apprendistato, tipico contratto di lavoro a causa c.d. “mista”, in considerazione del fatto che al consueto sinallagma prestazione di lavoro vs. retribuzione, si aggiunge l’ulteriore elemento della formazione professionale, essendo tale rapporto destinato all’insegnamento necessario al raggiungimento della capacita` tecnica propria del lavoratore qualificato.
Il consulente del lavoro abilitato all’esercizio della professione, deve rendere la stessa “sotto la propria direzione e responsabilita` personale, in conformita` al principio di professionalita` specifica” (art. 3 Codice Deontologico). Egli ha percio` gia` avuto – e formalmente riconosciuta – la necessaria e fondamentale adeguata formazione professionale attraverso il percorso che lo ha condotto all’abilitazione a partire dal titolo di accesso (Laurea) ed attraverso il periodo di praticantato. Scarso pregio avrebbe pertanto la riconduzione di un rapporto di lavoro con oggetto la prestazione professionale offerta dal consulente del lavoro ad un contratto di apprendistato, che sarebbe privo di un effettivo contenuto formativo, essendo il consulente gia` in possesso della formazione specifica necessaria.

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