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Abolito il divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro

Dal 1 gennaio 2009 viene abolito il divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro.

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, introduce alcune rilevanti novità in materia previdenziale ed assistenziale. Tra queste, una delle più rilevanti è la modifica della disciplina sul divieto di cumulo fra la pensione ed i redditi di lavoro introdotta all’articolo 19.

Dal prossimo anno non ci sarà più alcun divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo e ciò significa che un pensionato di anzianità privo dei requisiti necessari e che arrotonda con un’attività lavorativa si libererà di ogni trattenuta contributiva.

A partire dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con reddito di lavoro dipendente ed autonomo:

- le pensioni di anzianità, anche quelle costituite con meno di 40 anni di contribuzione, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo costituite con un’anzianità pari o superiore a 40 anni;

- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;

- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo, anticipate rispetto ai 65 e 60 anni di età stabiliti per uomini e donne, a condizione che i soggetti abbiano perfezionato i requisiti richiesti dalla legge 243/2004 così come sono stati modificati dalla legge 247/2007.

Resta il divieto di cumulo per le pensioni e gli assegni di invalidità del sistema retributivo e contributivo. Tali prestazioni sono assoggettate ad un doppio trattamento anticumulo: quello previsto dall’applicazione della Tab. G della Legge 335/1995 e quello previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 503/1992 (con l’eccezione, per quest’ultima disposizione, dei trattamenti costituiti da almeno 40 anni di anzianità contributiva).

Per coloro che l’anno scorso e quest’anno hanno svolto e/o svolgono attività lavorativa vige ancora l’obbligo di dichiarare all’INPS i redditi percepiti da lavoro autonomo. Infatti, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2007, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro il 31 luglio 2008, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2007, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2007.