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Vademecum per gli adempimenti tributari dei professionisti delegati nelle vendite giudiziali

Con uno scarno comunicato Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha reso noto che nella seduta del 23 settembre scorso veniva approvato il documento “Gli adempimenti fiscali del professionista delegato alle vendite giudiziali”, elaborato dalla commissione “Esecuzioni mobiliari, immobiliari e custodia giudiziaria”.
Il documento si e` reso necessario dopo che le leggi del 2005 e del 2006 hanno profondamente modificato la disciplina delle procedure esecutive, delineando in maniera specifica il profilo soggettivo di coloro che partecipano attivamente al processo.
Avendo constatato la carenza di norme di legge che regolano l’attivita` di delega in ambito tributario, con poca chiarezza in merito al soggetto in capo al quale trasferire l’onere degli adempimenti che graverebbero sull’esecutato, qualora questi si rilevasse inadempiente, il documento in oggetto ha voluto dedicare ampio spazio alle attivita` che il delegato e` chiamato a svolgere in sostituzione del Giudice delle Esecuzioni.
Si richiama l’articolo 591-bis del Codice di procedura civile, che elenca una serie di attivita` che il delegato e` chiamato a svolgere e, in particolare, si vuole soffermare l’attenzione sugli adempimenti tributari, che solitamente coinvolgono tutti i delegati e che per la loro complessita` vengono affidati alla cura dei professionisti. Per esempio, il primo adempimento da assolvere in sede di vendita e` quello connesso alla "perizia di stima". Azione che risulta fondamentale per individuare le caratteristiche soggettive dell’esecutato e le caratteristiche oggettive del bene che rilevano ai fini del corretto inquadramento tributario da applicarsi alla vendita coattiva. Solo cosi` il delegato entra in possesso di tutte le informazioni necessarie per portare a termine la vendita del bene e compiere i successivi adempimenti tributari.
Riguardo proprio agli adempimenti tributari, il documento li analizza con riferimento ad ogni singola imposta e con riguardo al relativo regime impositivo. Ad esempio, relativamente all’Iva si sottolinea che se il soggetto esecutato soddisfa i requisiti soggettivi dell’Imposta anche la vendita coattiva rientra nell’ambito di applicazione dell’Iva. I problemi maggiori che possono ricadere sul professionista delegato riguardano il caso di specie in cui oggetto della vendita sono beni immobili, potendosi verificare le due fattispecie di: immobili ad uso abitativo e immobili strumentali e terreni. A tal proposito, il professionista delegato, sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile posto in vendita, sara` chiamato ad applicare l'imposta sul valore aggiunto secondo l'aliquota propria del bene considerato, tenendo conto tanto delle nuove ipotesi di esenzione introdotte dal Decreto legge n. 223/2006 che delle regole in materia di reverse charge, se si incorre nelle situazioni previste dal decreto ministeriale 25/5/2007 e dalla legge n. 244/2007.

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