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Le entrate fanno il quadro sulla detassazione dei premi di produttivita`

Con due circolari del 27 settembre 2010, la n. 47 e la n. 48, l’agenzia delle Entrate interviene a definire il quadro della detassazione dei premi di produttivita` per dirimere alcune questioni sollevate a seguito dell’emanazione della risoluzione n. 83/E/2010.
L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 93/2008, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttivita`, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita` e redditivita` legati all’andamento economico dell’impresa.
Il primo documento - circolare n. 47/2010 – ha per oggetto l’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario.
Vi si chiarisce che la risoluzione 83/2010 non fa rientrare nell’alveo del beneficio il lavoro straordinario in quanto tale. E` agevolabile, infatti, solo il lavoro straordinario correlato a parametri di produttivita`. Gli straordinari sono agevolabili senza condizioni per l’anno 2008, ma per gli anni 2009 e 2010 l’imposta sostitutiva puo` applicarsi esclusivamente: alle ipotesi di straordinario riconducibile ai premi di produttivita`; all’ipotesi di straordinario “forfetizzato”, reso dai dipendenti che non sono vincolati all’orario di lavoro; alle altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro, nonche` alle prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. La prova della correlazione tra straordinario, lavoro notturno, lavoro organizzato su turni e parametri di produttivita` e` fornita dalla ditta, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta o con una dichiarazione che attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitivita` e redditivita` legati all’andamento economico dell’impresa.
Il secondo documento - circolare n. 48/2010 – tratta i compensi per gli incrementi di produttivita` con lavoro notturno e straordinario e lo sgravio contributivo. Il datore di lavoro e` tenuto a certificare le somme erogate per incremento della produttivita` sulle quali non ha applicato detassazione per i periodi d’imposta 2008 e 2009. Ma difficolta` operative sono state denunciate dagli operatori per tali adempimenti. Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto necessaria una procedura ad hoc per la richiesta, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta in oggetto, del rimborso con i modelli di dichiarazione e di certificazione 2011. Conseguentemente, il datore di lavoro dovra` indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 (anche gli importi che eventualmente abbia gia` certificato al dipendente) per il conseguimento di elementi di produttivita` e redditivita` o per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni e il dipendente potra` recuperare il credito con la dichiarazione dei redditi del 2011. Per il rimborso delle somme riconosciute dall’Inps per lo sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello si spiega che, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, possono essere assoggettati alla tassazione piu` favorevole del 10% se sono riconducibili a incrementi della produttivita` aziendale.


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