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Liquidazione dell`iva di gruppo. nessun credito alle matricole.

Stessa regola quando l`eccedenza e` maturata in capo all`incorporata che era esterna alla procedura.

Nell`ipotesi di fusione per incorporazione di una societa` esterna alla procedura di liquidazione Iva di gruppo da parte di una societa` che invece vi partecipa, il credito maturato dall`incorporata nell`anno solare antecedente l`incorporazione, al netto delle eventuali compensazioni orizzontali o verticali operate dall`incorporata prima dell`operazione straordinaria, non puo` mai confluire nell`Iva di gruppo ma deve unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall`incorporante o chiesto a rimborso qualora vi siano i presupposti.
Questo, in sintesi, e` quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92/E del 22 settembre.

Il caso concreto
Il principio enunciato nel documento di prassi e` stato formulato in occasione della risposta a un`istanza di interpello, concernente le modalita` di compilazione della dichiarazione Iva 2010, da parte di una societa` partecipante alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, che nel corso del 2009 aveva incorporato, mediante un`operazione straordinaria di fusione, una societa` estranea alla procedura in parola.

Piu` precisamente, il quesito riguardava la corretta indicazione, in dichiarazione, del credito Iva dell`incorporata derivante dalla dichiarazione annuale per il 2008 (modello Iva 2009), gia` in parte utilizzato da quest`ultima mediante compensazione orizzontale in F24 prima della fusione.

La normativa di riferimento
L`articolo 73, terzo comma, del Dpr 633/1972, permette alle societa` legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti di operare la liquidazione periodica dell`Iva mediante la procedura dettata dal Dm 13 dicembre 1979, nota come "liquidazione Iva di gruppo".
L`opzione per tale procedura permette alle singole societa` aderenti al gruppo di trasferire alla controllante la propria posizione Iva individuale di debito o credito, in modo che le risultanze delle liquidazioni periodiche di ciascuna societa`, sommandosi algebricamente a quelle delle altre partecipanti, rendono necessario il versamento del solo saldo a debito che residua, eventualmente, dopo l`avvenuta compensazione.

Le societa` che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo, pertanto, in linea generale perdono la disponibilita` dei propri crediti o debiti Iva periodici che devono essere trasferiti al gruppo e non possono essere autonomamente compensati o chiesti a rimborso.

La risoluzione pone, peraltro, l`attenzione sulla circostanza che la regola generale ha subito un`eccezione con l`entrata in vigore dell`articolo 1, comma 63, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Quest`ultima norma, infatti, ha disposto che i soggetti partecipanti per la prima volta alla liquidazione Iva di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d`imposta precedente, con la conseguenza che la stessa resta definitivamente nella disponibilita` del soggetto in capo al quale si e` formata (che puo` compensarla orizzontalmente ai sensi dell`articolo 17 del Dlgs 241/1997 ovvero chiederne il rimborso al verificarsi dei presupposti di cui all`articolo 30 del Dpr 633/1972).

La disposizione, come precisato nel documento di prassi, "e` stata introdotta al fine di contenere un uso distorto dello strumento del gruppo Iva, consistente nell`acquisizione del controllo di soggetti in forte posizione creditoria al mero fine di utilizzare le eccedenze detraibili degli stessi in compensazione delle eccedenze debitorie - anche future - del soggetto acquirente e delle societa` dallo stesso controllate" .

In considerazione della ratio perseguita dal legislatore e in virtu` del principio generale secondo cui l`incorporante subentra a titolo universale nell`intero patrimonio dell`incorporata, l`Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che nell`ipotesi in questione - di incorporazione di una societa` esterna alla procedura di liquidazione Iva gruppo da parte di una societa` che invece vi partecipa - il credito maturato dall`incorporata nell`anno solare antecedente l`incorporazione non puo` mai confluire nell`Iva di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall`incorporante ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

D`altronde, prosegue la risoluzione, tale sarebbe stata la sorte del credito Iva maturato nell`anno solare precedente dall`incorporata qualora la stessa non fosse stata incorporata ma avesse aderito, a partire dal 2009, all`Iva di gruppo. "La destinazione del credito che residua - ossia del credito al netto delle eventuali compensazioni, orizzontali o verticali, legittimamente operate dall`incorporata prima dell`incorporazione - non puo` mutare, nonostante l`intervento dell`operazione straordinaria, proprio in forza del principio per cui l`incorporante succede in tutti i diritti ed obblighi dell`incorporata, assunti nella stessa configurazione che avevano in capo alla medesima".

Gli adempimenti dichiarativi
Da ultimo, la risoluzione fornisce i chiarimenti richiesti in merito alla compilazione della dichiarazione Iva 2010 (relativa all`anno di incorporazione 2009), che va presentata unicamente dalla societa` incorporante. Quest`ultima deve riepilogare in un distinto modulo, intestato all`incorporata, le operazioni da questa effettuate nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato a se stessa, le proprie operazioni ante e post fusione.

Piu` precisamente, nel modulo dell`incorporata, nella sezione 2 del quadro VL, deve essere esposto il credito Iva maturato dall`incorporata nel 2008 e l`importo gia` utilizzato dalla medesima in compensazione nel modello F24 nel corso del 2009 (righi VL8 e VL9). Nel rigo VL10 va indicato il credito che residua (a seguito di compensazioni orizzontali o verticali operate prima della fusione), che l`incorporante non puo` trasferire all`Iva di gruppo, ma solo utilizzare in compensazione orizzontale ovvero richiedere a rimborso. L`eventuale credito utilizzato direttamente nelle liquidazioni periodiche per compensare i debiti Iva maturati prima della fusione deve essere riportato nel rigo VL28.

Per quanto riguarda, infine, la parte del credito Iva 2008 dell`incorporata eventualmente utilizzato in compensazione dall`incorporante nel corso del 2010, la corrispondente somma va indicata nella sezione 2 del quadro VL del modello Iva 2011.

Roberta Siano