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Confermata la sospensione del legale che comunica i precedenti penali del cliente

E' stato rigettato da parte dei giudici delle Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 19702 del 17 settembre – il ricorso presentato da un legale avverso il provvedimento disciplinare di sospensione irrogatogli dal Consiglio dell'Ordine di Venezia, poi confermato dal Consiglio nazionale forense, per aver comunicato a terzi i precedenti penali riguardanti un proprio cliente, ponendo, quindi, in essere atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Tra i motivi di doglianza del legale, l'asserita incompetenza del Consiglio veneziano a decidere sull'originario esposto in considerazione del fatto che il ricorrente era iscritto presso l'Albo di Roma. Deduzioni, queste, ritenute dal Collegio di legittimita` inammissibili sia perche` tardive, sia perche`, in realta`, esisteva un procedimento disciplinare pendente dinanzi al Consiglio romano per il quale era stata decisa la trasmissione degli atti a Venezia.

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