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Utilizzabili nel processo le dichiarazioni rese da un teste non individuato

E' legittima la condanna inflitta ad un imputato in base alle dichiarazioni di una testimone, non identificata, raccolte dall'agente di polizia in una situazione di straordinaria urgenza. In questo senso la sentenza n. 32963 del 2010 della prima sezione penale della Corte di cassazione che ha legittimato l'operato dei giudici di appello.

Non sussiste violazione dell'articolo 195 del codice di procedura penale, per il quale e` vietato utilizzare in sede di testimonianza indiretta dichiarazioni di chi si rifiuta o non e` in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia, quando la dichiarazione narrativa sia stata acquisita dall'agente in una situazione operativa straordinaria. Inoltre non si trattava di voci generiche provenienti dal pubblico ma di notizie rese da una persona ben determinata.

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