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Calciatori: lo sciopero è legittimo, le richieste no

Lo sciopero dei calciatori è legittimo, le richieste no

Sarebbe uno sciopero come tanti altri, tutelato dalla Costituzione, utile a rivendicare dei diritti sacrosanti.

Se non fosse che lo sciopero è stato indetto dalla categoria dei lavoratori subordinati più ricchi in Italia. E allora si pone la questione, non di poco conto, se la palese ricchezza può ridurre l'esercizio di diritti anche costituzionalmente garantiti.

Se la questione venisse affrontata sul piano tecnico, la risposta sarebbe scontata: il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione indipendentemente dal salario percepito dal lavoratore.

Ma se la questione, invece, venisse affronta sul piano etico, allora si arriverebbe a conclusioni ovviamente diverse.

Il mondo del lavoro «ordinario» in questi giorni si sta chiedendo quanto le richieste formulate dai calciatori siano aderenti al sistema giuridico lavoristico vigente in Italia. La risposta è semplice: poco o quasi niente.

È infatti in atto un grande cambiamento per oltre 20 milioni di lavoratori dipendenti: un cambiamento nella flessibilità, nelle relazioni industriali, nella certezza della prestazione, insomma verso un ammodernamento del sistema lavoro per renderlo più competitivo rispetto agli altri paesi. Quindi è giusto che anche la lega dei calciatori spinga verso questa direzione alla pari di tutti gli altri lavoratori subordinati.

I calciatori non possono gridare allo scandalo se un contratto collettivo dovesse prevedere dei compensi legati ai risultati poiché questa, per il datore di lavoro, è una semplice regola, ma efficace, per avere maggiore produttività. Non è pensabile infatti che i minimi tabellari, che saranno assicurati ai calciatori in una stagione comunque disastrosa, possano mettere in discussione il principio dell'art. 36 della Costituzione a cui tutti siamo sottoposti, secondo il quale «Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Allo stesso modo, visto che i calciatori fanno della propria immagine uno strumento di guadagno economico spesso superiore all'ingaggio sportivo, non si può gridare allo scandalo se un contratto collettivo dovesse introdurre pesanti sanzioni, anche economiche, nell'ipotesi di palesi comportamenti pubblici scorretti, assunti dai calciatori: e in questi anni se ne sono visti diversi.

E non si può gridare allo scandalo neanche per una modifica che preveda, a scadenza di contratto, l'impossibilità per il calciatore di rifiutarsi al trasferimento presso un altro club a parità di ingaggio e condizioni professionali. D'altronde, questo principio è già applicato ai «veri» lavoratori subordinati attraverso l'art. 2112 del c.c.: quindi, non si comprende perché la categoria più ricca di subordinati debba essere sottratta a questa possibilità.

La strada dello sciopero dei calciatori risulta pertanto legata più a rivendicazioni di altro genere che non a vere e proprie lesioni di loro diritti.

Motivo di sciopero dei calciatori

Situazione giuridica lavoratori subordinati

Per la lega i compensi devono essere legati per la maggior parte ai risultati

Il contratto collettivo prevede le retribuzioni minime fisse (equiparati agli altri CCNL) che devono essere rispettose dell’art. 36 della Costituzione. Un’eventuale retribuzione aggiuntiva può essere gestita dalle singole aziende con una contrattazione individuale.

Attività del calciatore in esclusiva

Al riguardo per i lavoratori subordinati si applica l’art. 2105 del c.c. in tema di obbligo di fedeltà. Sul tema la giurisprudenza afferma che il lavoratore non può svolgere attività che siano, anche solo potenzialmente, in concorrenza con la società datrice di lavoro.

Codici ferrei di condotta nel tempo libero

Il contratto di lavoro ha una componente importante nell’immagine del lavoratore, specie se uomo pubblico. Pertanto, è ragionevole che la cura del comportamento rientri nella previsione dell’art. 2104 del c.c. che può essere disciplinato anche nel contratto individuale

Cure mediche

L’assistenza sanitaria è a cura della società per il tramite di medico competente nominato dal datore di lavoro così come previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 81/2008

Sanzioni

Il codice disciplinare e le sanzioni relative devono essere preventivamente determinate nel rispetto dell’art. 7 della legge 300/1970

Arbitri

Si tratta di una previsione che presuppone un accordo tra le parti

Preparazione

La modalità di gestione del rapporto di lavoro è in capo al datore di lavoro che organizza le risorse umane ed economiche in base alle esigenze aziendali . Gli articoli 2104 e 2106 del codice civile obbligano il lavoratore ad eseguire le disposizioni ricevute. Il lavoratore può sempre dimostrare giudizialmente di essere stato oggetto di “mobbing”

Trasferimento

La cessione del contratto di lavoro deve avvenire nel rispetto dell’art. 1407 c.c. in cui è previsto il consenso del lavoratore a pena di nullità della cessione; mentre per lo spostamento motivato presso altre unità produttive della medesima azienda tale consenso non è richiesto.



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