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Il project financing guadagna il rimborso

Via libera ai rimborsi Iva per le società di project financing. I beni realizzati dal concessionario sono fiscalmente ammortizzabili e consentono, già nella fase di costruzione, di ottenere il rimborso dei crediti Iva. A chiarirlo è la nota 2010/34486 della Direzione centrale dell'agenzia delle Entrate che supera il precedente orientamento negativo contenuto nella risoluzione 372/E/2008.
L'articolo 143 del decreto legislativo 163/06 prevede una particolare forma di realizzazione delle opere pubbliche (concessione di lavori pubblici) nella quale la controprestazione per la società esecutrice è costituita essenzialmente dal diritto di gestire o sfruttare economicamente i beni costruiti. In pratica, il concessionario (la cosiddetta società di progetto) trae il corrispettivo della propria attività di costruzione non già dal prezzo pagato dall'ente (come sarebbe in un appalto), ma (prevalentemente) dai redditi derivanti, negli anni di durata della concessione, dall'utilizzo o dalla gestione dei beni. Durante la concessione, la proprietà formale dei beni costruiti e oggetto di gestione può essere del concessionario (devoluzione al termine del contratto) oppure dell'ente concedente (devoluzione immediata), a seconda che l'affidamento dei beni alla società di progetto sia o meno accompagnata da un diritto reale di superficie. In entrambi i casi, peraltro, il concessionario dispone dei beni alla stregua di un proprietario sostanziale, assumendo a proprio carico e a proprio vantaggio la maggior parte dei rischi e dei benefici della cosa costruita.
Nonostante la sempre maggiore diffusione di questa modalità di realizzazione delle opere pubbliche, gli aspetti tributari delle concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche risultano ancora scarsamente affrontati dal legislatore.
Con la nota del 16 marzo 2010, n. 34486, la direzione normativa delle Entrate ha chiarito, rispondendo a un interpello di una società di progetto, le problematiche relative alla rimborsabilità dell'Iva assolta sui costi di costruzione dei beni in concessione, nel caso di devoluzione immediata al concedente. Con un precedente intervento (risoluzione 372/E/2008), che ha sollevato molte preoccupazioni tra gli operatori, l'agenzia aveva affermato che il concessionario, in assenza di diritto reale, non era legittimato ad ammortizzare fiscalmente i beni costruiti (in quanto di proprietà del concedente), con la conseguenza che la relativa Iva, pur se detraibile, non poteva essere chiesta a rimborso in base all'articolo 30, lettera c), del Dpr 633/1972. Con la nota del 16 marzo scorso, le Entrate, valutando correttamente le peculiarità del project financing, hanno invece precisato che – in caso di devoluzione immediata – i costi sostenuti dal concessionario sono pur sempre funzionali all'acquisizione del diritto di concessione, di cui costituiscono il controvalore. La società di progetto (non proprietaria formale dei beni) iscriverà conseguentemente i costi sostenuti nelle immobilizzazioni immateriali del bilancio ("concessioni") e potrà dedurre fiscalmente le relative quote di ammortamento in base all'articolo 103 del Tuir. Ciò consente dunque alla società di progetto, conclude la nota (che dovrebbe ora sbloccare la situazione dopo la risoluzione del 2008), di ottenere il rimborso quale Iva su beni ammortizzabili.
Asseverati all'origine
Il visto
Per compensare crediti Iva superiori a 15.000 euro (Dl 78/2009) occorre che la dichiarazione annuale risulti validata da un visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati
Le eccezioni
Il visto non è necessario qualora la dichiarazione sia sottoscritta dai soggetti investiti del controllo contabile nelle società di capitali e per gli enti locali dall'organo di revisione


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