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Monitoraggio sugli interessi

Ultime verifiche sul modello CNM per le controllanti dei gruppi fiscali. La prossima scadenza del 30 settembre riguarda infatti, oltre al modello Unico, anche la dichiarazione dei redditi del consolidato. Da monitorare, in particolare, le cessioni di interessi passivi e di Rol, e il trasferimento di crediti di imposta ed eccedenze.
Trasferimento di interessi
Per determinare correttamente il reddito del gruppo la controllante deve acquisire dalle società consolidate copia dei quadri GN (definitivi) del modello Unico, riportando i redditi e le perdite negli appositi campi del modello CNM. Dopo aver sommato algebricamente gli importi, la controllante può apportare una variazione in diminuzione (NF8) per l'eventuale ricalcolo della deduzione degli interessi passivi con il meccanismo del Rol. Le società hanno determinato nel proprio modello Unico l'eventuale importo di interessi passivi non deducibile in quanto superiore alla soglia (30% del Rol maggiorato di 5.000 euro). Questa eccedenza può, a scelta della singola società, essere riportata a nuovo (cioè mantenuta in proprio da chi l'ha generata), oppure assegnata al consolidato, ma solo in presenza e nei limiti di esuberi di Rol maturati da altre società, che queste ultime a loro volta hanno scelto di trasferire al gruppo.
A differenza di quanto è previsto per le perdite fiscali, cioè, il trasferimento di queste posizioni soggettive non è automatico, ma dipende da una decisione della società. Nei gruppi più articolati, è dunque necessario che il regolamento preveda (come suggerito nel grafico) un flusso di comunicazioni dalle consolidate alla capogruppo (importi disponibili per il trasferimento) e dalla seconda alla prima (importo effettivamente acquisito nei limiti delle eccedenze assegnate dalle altre società). Solo dopo questa seconda determinazione, le società potranno compilare correttamente il campo GN36 del modello Unico e la consolidante riportare i valori nei campi NF25 e seguenti della dichiarazione del gruppo.
Regole di gruppo
È anche opportuno che il regolamento preveda le modalità di ripartizione delle eccedenze acquisite al gruppo qualora gli interessi indeducibili messi a disposizione superino le eccedenze di Rol trasferibili, o viceversa. Nell'esempio qui a fianco si è ipotizzato un criterio proporzionale, ma si può anche prevedere una decisione discrezionale della controllante. Ad esempio (applicando un metodo proporzionale), se la consolidante (A) ha interessi indeducibili per 1.000, mentre B ha interessi passivi per 2.000 (totale 3.000, tutti messi a disposizione del gruppo) e C e D intendono trasferire eccedenze di Rol pari rispettivamente a 500 e a 800 (totale 1.300), il consolidato acquisirà tutto il Rol, mentre gli interessi passivi verranno trasferiti da A per (1.000 : 3.000 x 1.300) = 433, e da B per (2.000 : 3.000 x 1.300) = 867 (totale sempre pari a 1.300).
Gli accordi di consolidato dovranno inoltre disciplinare la "remunerazione" di questi trasferimenti, cioè l'importo (minor Ires pagata sul reddito complessivo) che la consolidante retrocede alle diverse società. Potrà ad esempio prevedersi una ripartizione del bonus tra chi ha assegnato gli interessi e chi ha trasferito il Rol.
Crediti sotto controllo
Le società consolidate trasferiscono al gruppo anche crediti di imposta, detrazioni e ritenute, facendoli risultare dal quadri GN del modello Unico. Un problema di compilazione si pone nel caso di recuperi di imposta sostitutiva (scomputabile dall'Ires ai sensi dell'articolo 79 del Tuir) generati dalla vendita di beni con disallineamenti a suo tempo affrancati nel quadro Ec. In assenza di consolidato, l'importo ammesso in detrazione viene evidenziato nel rigo RN22 col. 4. Il quadro GN, invece, non contiene uno spazio apposito ove riportare il valore di tale credito trasferita al gruppo che la consolidante evidenzia poi nel rigo CN17 col. 2.

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