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No alla riservatezza per le comunicazioni tra l'avvocato d'impresa ed il cliente

Con sentenza pronunciata relativamente alla causa C-550/07, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso presentato da una multinazionale chimica e volto all'annullamento della decisione con cui il Tribunale Ue di primo grado aveva negato l'attuazione del principio di tutela della riservatezza nei confronti delle comunicazioni intervenute tra la stessa ed i propri legali. Parte ricorrente lamentava, cioe`, una violazione del principio della parita` di trattamento tra l'avvocato d'impresa e quello esterno.
In particolare, i giudici europei hanno sottolineato come il principio di certezza del diritto “non impone il ricorso, per i procedimenti d'indagine a livello nazionale e per quelli condotti dalla Commissione, a criteri identici per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Di conseguenza, il fatto che, nell'ambito di un accertamento condotto dalla Commissione, la tutela e` limitata agli scambi con gli avvocati esterni non determina alcuna lesione di tale principio”.
In definitiva, il legale d'impresa non gode della stessa indipendenza professionale dell'avvocato esterno e cio` in considerazione sia del suo stretto legame col datore, sia della sua dipendenza economica; proprio in considerazione di cio`, la previsione del mancato beneficio della riservatezza nelle comunicazioni tra clienti e avvocati d'impresa non violerebbe il principio di parita` di trattamento.

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