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Quadro cm di unico 2010 per i contribuenti aderenti al regime dei minimi

Dal 2008 e` in vigore un particolare regime per piccoli imprenditori e professionisti, contribuenti "minimi", che, in presenza di determinati requisiti, accedono ad una semplificazione della contabilita` e del calcolo dell'imposta. Infatti tale regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Tali soggetti sono tenuti nell'ambito degli obblighi dichiarativi a compilare il quadro CM del modello Unico PF-2010 edito nella nuova veste che include la gestione degli acconti effettuati nel 2009, delle eccedenze d'imposta 2008, della Tremonti-ter. Inoltre e` presente una nuova casella per indicare il regime familiare dell'impresa e quindi la presenza di un collaboratore familiare.

L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo di imposta deve avvenire in base al principio di cassa che prende a riferimento il momento di reale percezione del ricavo o compenso e di sostenimento della spesa o del costo.

Un occhio particolare va dato al regime delle rimanenze finali relative al periodo d’imposta precedente, se e` il primo anno di applicazione del regime dei minimi. In primo luogo occorre precisare che e` fiscalmente irrilevante il valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime; infatti tale costo va imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento. Relativamente, invece, alle rimanenze finali dell’esercizio precedente queste vanno a diminuire i componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime.

Sostanzialmente le rimanenze finali presenti prima dell'ingresso nel nuovo regime costituiscono un componente negativo che, nel primo anno di applicazione, viene dedotto dall'ammontare dei componenti positivi, fino a concorrenza degli stessi. Per il secondo anno di applicazione, va indicata l’eventuale eccedenza di rimanenze del rigo CM17 di Unico 2009.

In ultimo si rammenta che i contribuenti minimi non sono soggetti ad Irap e sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.


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