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Cig, proroghe trimestrali anche per gli edili

INPS - Messaggio 03 settembre 2010, n. 22320

L’art. 6, comma 1, della L. n.164/1975, come chiarito con l’ interpello 26/10 , trova applicazione con riferimento a tutte le imprese industriali, comprese quelle del settore edile ed affini. Esso prevede che l’integrazione salariale ordinaria sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e che in casi eccezionali detto periodo possa essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Pertanto, le imprese industriali dell’edilizia e lapidei per beneficiare di tale disposizione devono stipulare apposito accordo sindacale ed allegarlo alla domanda da inoltrare alla Commissione Provinciale per l’edilizia operante presso la Sede dell’Inps competente per territorio.