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La fusione per incorporazione del datore di lavoro non esclude la reintegra

E' stato accolto, con rinvio, dai giudici della Sezione lavoro della Cassazione – sentenza n. 19000 del 2 settembre 2010 – il ricorso presentato da un uomo, dipendente di una S.r.l., avverso la decisione con cui la Corte d'appello de L'Aquila, nonostante l'accertamento dell'illegittimita` del licenziamento dallo stesso subito nonche` la condanna della datrice al risarcimento dei danni in suo favore, aveva statuito che, “pur potendosi applicare la tutela reale – in quanto la societa` datrice appellata non aveva provato di avere alle sue dipendenze meno di 15 lavoratori – non era possibile disporre la reintegra in quanto la societa`, nelle more del giudizio, aveva esaurito ogni sua attivita`”. In particolare, la societa` datrice era stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione.
I giudici di legittimita`, rilevando come “la fusione della societa` mediante incorporazione, di cui agli articoli 2501 e 2504bis e ss. c.c., non determina sempre l'estinzione della societa` incorporata, ne` crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria”, hanno ritenuto necessario un nuovo esame nel merito della vicenda rinviando gli atti alla Corte d'appello di Perugia.