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16 settembre: ripresa delle attivita` della giustizia amministrativa, civile e tributaria

“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e` sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e` differito alla fine di detto periodo”. E` quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 742/1969.

Dunque, le attivita` della giustizia amministrativa, civile e tributaria riprenderanno alla data del 16 settembre 2010. Cio` significa che a decorrere da tale data riparte il computo dei giorni entro cui contribuenti e Amministrazione possono effettuare gli adempimenti atti ad affermare i rispettivi diritti. Se il decorso dei termini cade entro il periodo feriale deve essere spostato alla fine di detto periodo.

La disposizione riguarda solo i termini processuali (contenzioso): non si applica agli adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, come i termini di versamento delle imposte, che hanno trovato la sospensione fino al 20 agosto con altra disposizione, quelli di notifica degli atti impositivi e ogni altro termine relativo alla fase che precede la contenziosa.

L'accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza, fa eccezione. La circolare 65/E/2001 chiarisce, infatti, che il periodo di sospensione fissato dalla legge in 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione e che “la sottoscrizione dell'atto di adesione puo` ... validamente intervenire entro il termine ultimo d'impugnazione, per la cui determinazione deve correttamente tenersi conto sia dell'intero periodo di sospensione previsto dal d. lgs. n. 218 del 1997, sia dell'eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

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