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La nuova produttività porta la detassazione

Se collegate a incrementi di produttività, rendimento, efficienza, non solo le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, ma anche il compenso su cui sono calcolate, possono fruire del regime fiscale agevolato. L'agenzia delle Entrate rispondendo, con la nota protocollo 109657 diffusa il 30 luglio scorso, al quesito posto da Confindustria, interpreta in senso favorevole per il lavoratore, il comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 93/2008, che ha istituito l'imposta del 10 per cento, sostitutiva di Irpef e addizionali.

Potranno, pertanto, fruire della detassazione le componenti della retribuzione , quali straordinari, turnazione, lavoro notturno se collegati alla produttività e a nuova o migliore organizzazione del lavoro (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Nella sua risposta, l'Agenzia evidenzia lo spirito della norma, inteso a favorire tutte quelle erogazioni che siano afferenti ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Il che non esclude affatto quanto erogato, per esempio, a titolo di straordinario.

Bisogna però distinguere fra il "lavoro straordinario" di cui al Dlgs 66/2003 inteso come qualsiasi prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro e lo straordinario che incrementa di produttività del lavoro, come richiede l'articolo 5 del Dl 185/2008 che ha prorogato questa forma di detassazione per gli anni 2009 e 2010. Non dimenticando che sull'argomento interviene anche la "manovra" approvata giovedì dal Parlamento, il cui articolo 53 proroga il regime di detassazione per l'anno 2011, meglio precisandone l'ambito di applicazione.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 l'imposta sostitutiva sarà applicabile alle somme erogate ai dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività. In questo nuovo ambito di applicazione, il lavoro straordinario, le indennità di turno e la retribuzione per il lavoro notturno potrebbero essere inclusi nella previsione di chiusura della norma, che consente l'applicazione dell'imposta sostitutiva a qualsiasi elemento (retributivo) rilevante ai fini del miglioramento" della competitività.
L'agenzia delle Entrate sottolinea l'aspetto dinamico del presupposto dell'agevolazione , non certo facile da distinguere negli istituti in esame. Per esempio, con riferimento alle somme erogate per lavoro notturno, sia in turni che rientrante nell'orario ordinario, che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva, la condizione è che diano luogo o siano collegate ai richiesti incrementi o comunque a elementi connessi all'andamento economico. In caso di ricalcolo dell'imposta per gli anni passati, è il lavoratore a doversi attivare chiedendo il rimborso delle maggiori imposte trattenute dal datore di lavoro, che dovrà però rilasciare la certificazione attestante le somme su cui non ha applicato la tassazione sostitutiva, ma che avrebbero potuto beneficiarne.