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Il lavoro notturno tassato sempre al 10%

La quota di retribuzione riferita al lavoro svolto di notte deve essere sempre tassata con l'imposta sostitutiva del 10 per cento. E ciò indipendentemente dalla frequenza con cui il lavoratore viene impiegato nei turni di notte. I lavoratori potranno beneficiare del regime fiscale agevolato anche con effetto retroattivo, recuperando le maggiori imposte versate nel 2008 e nel 2009, una cifra che può arrivare anche oltre mille euro l'anno.
L'agenzia delle Entrate (in condivisione con il ministero del Lavoro) ha ufficializzato la risoluzione 83/E che risponde a un quesito di Confindustria: nella risposta viene chiarito il corretto regime fiscale da applicare alle retribuzioni maturate dai lavoratori durante il turno di notte e le modalità di recupero del beneficio per gli anni passati.
Il regime fiscale prevede che sulle somme agevolate venga applicata un'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'ordinaria tassazione ad aliquote progressive. L'individuazione delle somme agevolate ha creato però alcuni dubbi interpretativi.
Nella precedente circolare 59/E/2008, infatti, era stato sostenuto che le somme erogate per il lavoro notturno "ordinario" (ossia, quota base più eventuale maggiorazione) si poteva beneficiare del regime fiscale agevolato in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate. Non era chiaro però come una somma "ordinaria" potesse soddisfare il presupposto della norma, ovvero che le somme devono essere destinate ad incrementare l'attività produttiva, all'innovazione e all'efficienza organizzativa o ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
La risoluzione 83/E conferma questa volontà giungendo implicitamente alla conclusione che il lavoro notturno soddisfa oggettivamente il requisito di legge senza che le imprese debbano precostituirsi particolari prove a supporto. È, dunque, irrilevante quante volte il lavoratore svolga il lavoro durante la notte essendo sempre agevolata la specifica quota di retribuzione. Si ricorda che il periodo notturno cui fare riferimento è fissato dai contratti collettivi applicati in azienda.
La risoluzione precisa che sono agevolati anche gli straordinari forfetizzati: si tratta però solo di quelli corrisposti ai lavoratori indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale. Sono quindi esclusi gli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario nel rispetto delle regole previste dal decreto legislativo 66/2003 e dei contratti collettivi.
Se qualcosa nel calcolo del datore di lavoro non è andato bene, sono due le modalità di recupero del beneficio da parte dei lavoratori: presentando una dichiarazione dei redditi modello Unico o 730 (integrativa se riguarda gli anni 2008 e 2009) senza l'applicazione di alcuna sanzione; oppure, presentando un'istanza di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973).
In ogni caso, è necessario autonomamente mettere mano alle buste paga e verificare se il beneficio è stato correttamente applicato poiché non è possibile rivolgersi al proprio datore di lavoro.
La soluzione


Il chiarimento
La quota di retribuzione riferita al lavoro svolto di notte deve essere sempre tassata con l'imposta sostitutiva del 10 per cento
I lavoratori potranno beneficiare del regime fiscale agevolato anche con effetto retroattivo, recuperando le maggiori imposte versate negli anni 2008 e 2009
L'interpretazione arriva dall'agenzia delle Entrate (in condivisione con il ministero del Lavoro), con la risoluzione 83/E ufficializzata ieri, in risposta a un quesito formulato da Confindustria