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Il bollo per il ricorso può ricomprendere più domande

Se l'istanza di trattazione in pubblica udienza in commissione tributaria viene richiesta insieme con il ricorso o l'appello non occorre apporre alcun bollo aggiuntivo rispetto a quanto già assolto per l'altro atto.
A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 82/E di ieri, che risolve un dubbio spesso ricorrente sia tra professionisti che si interessano di contenzioso sia tra gli addetti della stessa amministrazione finanziaria.
Nell'ambito del processo tributario la controversia viene trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Di sovente, tale istanza è formulata nel corpo dello stesso ricorso ovvero nell'atto di appello.
Poiché già il ricorso, come l'atto di appello scontano l'imposta di bollo (euro 14, 62 per ogni quattro fogli) sorge il dubbio se l'inserimento in tali atti dell'istanza di discussione in pubblica udienza debba comunque scontare il bollo ad hoc ovvero se esso risulti assorbito da quanto già corrisposto per il ricorso/appello.
La norma
L'articolo 13 del Dpr 642/1972 prevede la facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio e, a questo proposito, pone la regola generale secondo la quale «un atto per il quale è prevista in via esclusiva o alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto a imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta».
Tuttavia, la stessa norma al comma 3 prevede alcune deroghe alla regola generale fornendo una elencazione di casi in cui possono essere scritti più atti sul medesimo foglio con il pagamento di una sola imposta. In particolare, al punto 15 sono menzionati gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto. Proprio tale generica previsione pone spesso dubbi agli addetti ai lavori se atti come il ricorso introduttivo ovvero l'appello vi rientrino o meno.
La soluzione
In passato (risoluzione 179 del 2008) le Entrate avevano chiarito, ancorché con riferimento a taluni atti rilasciati dall'Inail, che la condizione di unicità del contesto richiesta dal citato punto 15) dell'articolo 13 del Dpr 642/1972 deve riferirsi all'aspetto formale e quindi allo stesso foglio e alla stessa data.
Per quanto concerne l'istanza di discussione in pubblica udienza contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello ovvero in altri atti processuali, secondo l'Agenzia, sono rispettate le prescrizioni del numero 15), che comporta, come detto, il pagamento di un'unica imposta di bollo.
Ciò in quanto l'atto si presenta come formalmente unitario, in quanto redatto in unico contesto. Il fatto che non sia espressamente citato dalla norma il «ricorso introduttivo del processo», il «ricorso in appello» ovvero ad «altri atti processuali» non comporta – secondo l'amministrazione – l'esclusione degli stessi dall'ambito applicativo della disposizione. Infatti, l'ampia formulazione della norma porta a ritenere che l'elencazione abbia natura esemplificativa.