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Contributi arbitri del bonus

CONTRIBUTI ARBITRI DEL BONUS


L`agenzia delle Entrate, con circolare n. 48/E del 10 luglio 2008, fornisce chiarimenti in merito al bonus occupazione previsto dalla Finanziaria 2008. Nonostante gli sforzi interpretativi fatti dall`Amministrazione finanziaria alcuni punti restano, pero`, ancora non chiari. In particolare, nel documento di prassi non e` spiegato cosa debba intendersi per "lavoratore che non ha mai lavorato prima" e poco si e` detto anche in relazione a chi "sia in procinto di perdere l`impiego precedente", lasciando cosi` nell`incertezza i lavoratori di imprese in liquidazione volontaria o quelli che hanno ricevuto contestazioni o preavvisi di licenziamento. Ma, il dubbio maggiore e` quello che riguarda coloro che sono stati licenziati (che hanno gia` perso il posto di lavoro), per cui ci si domanda se possono essere fatti rientrare nel novero dei soggetti beneficiari del bonus. La circolare n. 48/E, infatti, specifica come e in che modo i datori di lavoro possono beneficiare del credito d`imposta per le assunzioni al Sud. Possono accedere al credito d`imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate - se in regola con il Durc - non solo coloro che esercitano attivita` d`impresa, ma anche altre categorie di contribuenti, come, per esempio, le persone fisiche che assumono dipendenti, i condomini, i professionisti, le societa` di persone, di capitali e cooperative, comprese quelle non residenti. A disposizioni ci sono 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il credito d`imposta che spetta per ciascun lavoratore, assunto nel triennio indicato, e` di 333 euro al mese, che sale a 416 euro nel caso di lavoratrici "svantaggiate". Le domande per partecipare alla graduatoria e ottenere il credito d`imposta possono essere inviata a partire dalle ore 10 del 15 luglio. Prima dell`invio si deve presentare una dichiarazione in cui si attesta di non aver usufruito di aiuti di Stato non dovuti. La circolare chiarisce che il bonus non e` cumulabile con altri aiuti di Stato, mentre e` compatibile con il cuneo fiscale. Il bonus non si applica ai settori della costruzione navale e dell`industria carboniera mentre per quanto riguarda il settore dei trasporti puo` essere richiesto solo per l`assunzione a tempo indeterminato di persone con handicap e di lavoratrici "svantaggiate". Nel documento trova ampio spazio il concetto di incremento occupazionale: esso viene spiegato con esempi e formule al fine di indicare come vengano calcolate le medie indicate dalla legge, come si determinano gli incrementi occupazionali netti e come si verificano le cause di decadenza. Il riferimento normativo e` all`articolo 3 del decreto occupazionale che prevede che "l`incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media 2007, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, impiegati nello stabilimento, nell`ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore e` impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro". Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 25 - Contributi arbitri del bonus - Sacrestano