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La compensazione puo` essere fatta valere nel giudizio di cognizione ma non in quello di ottemperanza

Il giudice, nei giudizi di ottemperanza, procede soltanto all'accertamento dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione e non anche all'eventuale esame dell'applicabilita` della compensazione civilistica, alla quale e` preordinato l'istituto del fermo amministrativo.
E' il concetto espresso dalle Sezioni unite di Cassazione con sentenza n. 18208 del 5 agosto 2010, pronunciata con riferimento ad una vicenda che vedeva un istituto di credito adire il giudice dell'ottemperanza al fine di ottenere il rimborso fiscale dall'agenzia delle Entrate; quest'ultima, per contro, chiedeva che, ai sensi dagli articoli 69 del Regio decreto 2440/1923 e 23 del Decreto legislativo 472/1997, fosse legittimata a sospendere l'esecuzione del credito sull'assunto che la banca era debitrice di altre amministrazioni dello Stato.
Sono quindi intervenuti i giudici di legittimita` i quali hanno spiegato come la facolta` di “compensare” sospendendo il pagamento di un proprio debito per mezzo del "fermo amministrativo", a garanzia di eventuali crediti vantati nei confronti del contribuente, poteva essere esercitata solo nel corso del giudizio di cognizione, avente a oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria, e non nel giudizio di ottemperanza, giudizio esclusivamente di esecuzione.

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