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La commercialita` nel regime della participation exemption

La portata applicativa del regime della participation exemption (di seguito, "pex") presenta ancora taluni margini di incertezza, soprattutto con riferimento al requisito della commercialita` della societa` partecipata, come testimoniano i numerosi e recenti chiarimenti ministeriali che si sono resi necessari in sede di interpello e nell`ambito delle interrogazioni parlamentari.
Lo scopo del presente lavoro e` quello di fornire un apporto circa l`analisi del requisito della commercialita` rilevante ai fini della pex, attraverso il vaglio critico delle evoluzioni interpretative di matrice ministeriale, le quali hanno progressivamente ristretto l`ambito di applicazione della disciplina qui in commento e non sembrano sempre del tutto coerenti rispetto a un`interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma in oggetto.

IL REQUISITO DELLA COMMERCIALITA` DELLA SOCIETA` PARTECIPATA

Com`e` noto, affinche` possa operare il regime della (parziale) esenzione dalla tassazione delle plusvalenze relative ad azioni o quote di partecipazione, l`art. 87 del TUIR richiede, tra le altre condizioni, che la societa` partecipata eserciti un`impresa commerciale secondo quanto stabilito dall`art. 55 del TUIR.
La norma in commento reca inoltre la presunzione assoluta in base alla quale tale requisito di commercialita` non sussiste laddove il valore del patrimonio della societa` partecipata sia prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e` effettivamente diretta l`attivita` dell`impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell`esercizio dell`impresa; a tal fine si considerano utilizzati direttamente nell`esercizio d`impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria nonche` i terreni su cui e` svolta l`attivita` agricola.

Preliminarmente si deve rilevare come il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, non abbia recepito la formulazione espressa nella legge di delega 7 aprile 2003, n. 80, il cui art. 4, comma 1, lett. c), richiedeva l`esercizio da parte della societa` partecipata di un`effettiva attivita` commerciale, ma ha rinviato alla definizione di commercialita` recata dall`art. 55 del TUIR, il qua- le prevede una nozione di impresa commerciale piu` ampia rispetto a quella prevista nel codice civile.

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