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Modificata la disciplina delle rateazioni dei crediti amministrativi e iscritti a ruolo

Con la circolare n. 106 del 2010, l’Inps, tenuto conto della pesante situazione di crisi economica che ha colpito la realta` imprenditoriale del nostro Paese, rimodula la disciplina in tema di dilazione per definire, nell’ambito delle peculiarita` della normativa regolatrice, uguali condizioni per accedere, in presenza di una situazione di momentanea ed obiettiva difficolta`, al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta in forma rateale.
Ai fini, quindi, della semplificazione del procedimento di rateazione delle somme non versate, l’Istituto di previdenza specifica che:
- il datore di lavoro puo` assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, in base alla determinazione del commissario straordinario Inps 250/09;
- per tutti i contribuenti viene abolito l’obbligo di versare, all’atto della domanda di dilazione, la quota pari a 1/12 dell’intero debito;
- per gli importi iscritti a ruolo dall’Inps, la domanda di rateizzazione puo` essere presentata solo all’agente della riscossione.
La vera novita` che decorre appunto dal 3 agosto 2010, data di pubblicazione della circolare, e` che il datore di lavoro contribuente puo` inserire anche il valore corrispondente alle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore nell’importo del debito oggetto di dilazione. Tale facolta` non produce effetto, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorita` giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa.
La novita` dell’esclusione dell’obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento - oltre a favorire l’accesso alla rateazione dei debiti contributivi da parte del soggetto che si trovi in temporanea difficolta` finanziaria - ha la finalita`, unitamente alla precedente modifica, di favorire lo snellimento delle procedure di definizione dell’attivita` istruttoria che consentiranno l’adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione e il rilascio di un unico piano di ammortamento (definitivo) in tempo reale.
Il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, deve presentare un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa. Il pagamento dilazionato puo` essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilita` con la possibilita` di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In casi particolari, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, puo` concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilita`.

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