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Detassazione anche per lo straordinario che incrementa la produttività

Con la nota protocollo 109657 del 30 luglio scorso, l'agenzia delle Entrate risponde ad un quesito circa la corretta interpretazione del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge n. 93/08, che ha istituito l'imposta del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle imposte addizionali e comunali (" Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro ").

L'Agenzia conferma lo spirito della norma: favorire le erogazioni nei confronti dei lavoratori, purché attinenti a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Possono usufruire del regime fiscale agevolato e della detassazione anche le somme erogate a titolo di straordinario e non solo le maggiorazioni per lavoro notturno, questo vale solo se sono collegate a incrementi di produttività, efficienza e rendimento. L'agevolazione può riguardare anche il compenso base sul quale vengono calcolate le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario se collegate a incrementi di rendimento ed efficienza finalizzati alla migliore organizzazione aziendale.

Per il 2011, invece, la recente Manovra (legge 122/10) all’art. 53 pone le basi per una nuova detassazione.

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