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Trasferta superiore al limite di esenzione con contributi per la parte eccedente

Con il messaggio n. 19685/10, l'Inps - sentito il ministero del Lavoro - afferma che l'azienda può riconoscere ai propri dipendenti un'indennità di trasferta di importo superiore al limite di esenzione contributiva, pagando i dovuti contributi sulla quota eccedente.

Il quesito era stato posto direttamente al Dicastero, il quale si era espresso nella riposta del 2 aprile 2010 in senso favorevole, riconoscendo possibile il realizzarsi della fattispecie presentata. La motivazione era attribuita al fatto che una indennità di trasferta stabilita in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva si configura come una "deroga in melius" e, quindi, tale da ritenersi ammissibile.

Al riguardo, l'Inps, con il messaggio in oggetto, precisa che l'importo della predetta indennità non deve comunque superare i limiti di cui all'art. 51 comma 5, del Tuir, diversamente la quota eccedente deve essere assoggettata a contribuzione, e l'accordo aziendale deve essere stato regolarmente depositato presso gli enti preposti (art. 3, commi 1 e 2 della legge n. 402/1996).