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Obblighi assicurativi per lavoratori sospesi

L'INAIL con Circolare n. 18 del 30 Aprile 2010 fornisce alcuni chiarimenti in merito all'obbligo assicurativo e al versamento del premio INAIL per i lavoratori sospesi dal

lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

La Circolare specifica che possono essere utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e in Deroga.

Il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito nei progetti di formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, se previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Il progetto di formazione o di riqualificazione è elaborato dal datore di lavoro e deve prevedere, in dettaglio, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualificazione si continua ad applicare, ai fini del premio INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.

I lavoratori sospesi a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l'apprendimento, sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL.