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Assonime sul tu della revisione

Con la circolare n. 16 diffusa il 3 maggio 2010, Assonime analizza il Testo unico della revisione, disciplinato dal decreto legislativo n. 39/2010. Vi si illustra il contenuto della normativa di attuazione delle direttive UE in materia, specialmente nell'ambito delle societa` di capitali.

Il documento pone in evidenza come per la prima volta nell’ordinamento venga utilizzata la qualifica di ente d’interesse pubblico per societa` di capitali la cui attivita` presenti particolari esigenze di tutela e di disciplina. Per "enti di interesse pubblico" si intendono societa` connotate da aspetti rilevanti per il pubblico interesse: societa` con azioni quotate, banche, assicurazioni, societa` di gestione dei mercati, societa` emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

Assonime indica tra le novita` principali:

- la nuova disciplina sul conferimento dell’incarico di revisione, che compete per tutte le societa` all’assemblea su proposta dell’organo di controllo;

- l’attribuzione all’organo di controllo del ruolo di “comitato per il controllo interno e la revisione contabile” negli enti d’interesse pubblico, con compiti specifici in materia di informazione finanziaria, sistema di controllo interno e revisione legale;

- l’ampliamento dei casi in cui e` obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Rispetto proprio al collegio sindacale, che diviene il comitato per il controllo interno e la revisione legale, si legge che il legislatore ha voluto “rafforzare i compiti e il ruolo del collegio sindacale nelle societa` di capitali. Tuttavia, nella trasposizione della nuova disciplina sulla revisione legale si e` persa l'occasione di coniugare efficacia ed efficienza del nuovo assetto della revisione legale con la semplificazione dei controlli contabili per le societa` di minori dimensioni”.

Sulla scomparsa del libro del revisore (che era di proprieta` della societa` revisionata), si sottolinea che i documenti e le carte di lavoro sull'incarico di revisione sono del soggetto incaricato della revisione. Ne consegue che essi divengono inaccessibili per soci, amministratori e terzi, nonche` sindaci, nei confronti dei quali, tuttavia, l'organo conserva specifici e tempestivi obblighi informativi.

Viene anche rimarcato come le clausole statutarie che recepiscono direttamente la norma se si dimostrano incompatibili con la vecchia disciplina sono inefficaci e sostituite dalle nuove disposizioni.