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L’etica professionale vincola il commercialista ad un comportamento corretto e lo inchioda alle sue responsabilita`

La terza Sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 9916 depositata il 26 aprile 2010, ha condannato al risarcimento del 50% delle sanzioni comminate dal Fisco al contribuente, il commercialista che aveva esposto nella dichiarazione dei redditi del cliente costi non documentati o non inerenti all’anno di imposta. E` “preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione”.

Di piu`, al fine di escludere la responsabilita` del commercialista:

- non rileva la circostanza dell’esistenza di un simile accordo con il cliente, infatti e` contrario alla legge e all’etica professionale qualsiasi accordo con il cliente per l'esposizione di costi non dimostrati;

- a nulla rileva neppure la circostanza che il cliente tenesse in modo disordinato la sua contabilita`, poiche` il professionista deve escludere i costi se il cliente non ha provveduto a fornire la relativa documentazione.

In merito, il presidente del Cndcec, Claudio Siciliotti, ha osservato che “i commercialisti non si sottraggono alle proprie responsabilita`, ma non possono accettare di essere considerati responsabili verso i clienti, anche a prescindere da accordi privatistici presi con loro” e ricorda che la stessa Cassazione non riconosce alla consulenza tributaria lo status giuridico di professionisti posti a presidio di un pubblico interesse: “la giurisprudenza della Cassazione ha in passato negato questo ruolo dei commercialisti in ambito tributario, affermando che la consulenza e l'assistenza tributaria e` liberamente esercitabile da qualsiasi soggetto. Come e` possibile ora porre proprio lo status giuridico del commercialista alla base di un principio di responsabilita` nei confronti del cliente che dovrebbe prescindere persino da possibili accordi privatistici tra consulente e cliente? Se per l'assistenza tributaria e` possibile andare anche da soggetti privi di quegli obblighi deontologici che la sentenza pone alla base della responsabilita` del commercialista, significa che quegli obblighi deontologici non sono considerati dal giudice un valore prezioso e imprescindibile”.

Sempre sulla responsabilita` del professionista per negligente svolgimento dell’attivita` professionale verso il proprio cliente, si e` espressa la Cassazione, con la sentenza n. 9917/2010, che ha stabilito che la responsabilita` del commercialista presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subito dal cliente. Non basta la domiciliazione della contabilita` presso il professionista: la prova dell’esistenza di un rapporto professionale abbisogna di piu` ampi elementi probanti.

Inoltre, la mancata impugnazione dell’accertamento fiscale, ai fini dell’attribuzione della responsabilita` per colpa professionale, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.