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Conti correnti esteri obbligati all'rw

Gli ultimi giorni dello scudo fiscale quater (scadenza 30 aprile 2010) potrebbero vedere impegnati nelle operazioni di rimpatrio dei capitali anche tutti coloro che sono titolari di un conto corrente all’estero con consistenze e movimentazioni superiori a 10 mila euro. In questa particolare circostanza esistono ben poche motivazioni che possono esentare il contribuente dal compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. A tal proposito, si ricorda che e` proprio l’avvenuta omissione della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi a generare la possibilita` di utilizzare lo scudo fiscale per evitare le sanzioni che ne potrebbero derivare. La redazione del quadro non genera necessariamente somme da pagare: le indicazioni da dare nelle sue tre sezioni sono solo espositive. Tuttavia, l’omissione della sua compilazione – accertata da un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate – puo` implicare una sanzione che e` stata notevolmente aumentata con l’attuale normativa.
E`, poi, da sottolineare come l’entrata in vigore in Italia nel 2005 della direttiva risparmio (direttiva 2003/48) ha imposto agli Stati Ue che erogano interessi sui conti correnti a cittadini residenti in altri Stati membri, di comunicare l’informazione agli Stati di residenza o di applicare una ritenuta alla fonte, che a regime si attestera` al 35%. Quest’obbligo di scambio di informazioni sugli interessi da conto corrente opera in via automatica per tutti gli Stati membri.
Per i cittadini italiani con conti all’estero, l’informazione sul possesso del c/c viene inviata al Fisco in modo automatico. Da qui, la conseguenza di aderire allo scudo fiscale entro il prossimo 30 aprile (compilazione sezioni I e II del quadro RW), se:
- il trasferimento all’estero di denaro per l’apertura del c/c e` avvenuto senza l’intervento dell’intermediario residente oppure se l’ammontare complessivo delle somme trasferite durante il periodo d’imposta supera i 10 mila euro;
- se il trasferimento all’estero dei fondi e` avvenuto con l’intenzione di costituire una forma di investimento finanziario, a prescindere dalla modalita` con cui e` stato trasferito il denaro e se l’ammontare totale supera i 10 mila euro.
Esistono pero` eccezioni, che dipendono dalle diverse modalita` di apertura del conto corrente oltrefrontiera. Ad esempio, non sono tenuti ad aderire alla sanatoria:
i conti correnti esteri affidati in gestione o amministrazione a intermediari residenti, se le stesse attivita` finanziarie sono riscosse tramite gli intermediari;
i conti correnti di dipendenti pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro, i quali notificano la loro presenza all’estero sulla base della Convenzione di Vienna. L’esonero riguarda solo la parte dei conti correnti in cui viene accreditato lo stipendio;
infine, i trasferimenti da e verso l’estero di denaro che interessano i c/c detenuti all’estero. Il monitoraggio si rende necessario solo per le movimentazioni superiori ai 10 mila euro.