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Per il favoreggiamento omissivo e` determinante la posizione di garanzia ricoperta dal reo

Con sentenza depositata lo scorso 25 marzo 2010, la n. 11473, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha rigettato il ricorso presentato da un carabiniere avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano irrogato, nei suoi confronti, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dal pubblico ufficio dopo che lo stesso era stato accusato di favoreggiamento e rivelazione di segreti d'ufficio. L'uomo, in particolare, essendo a conoscenza di elementi utili all'arresto di un latitante, aveva omesso di comunicarli ai propri superiori intralciando, di fatto, l'indagine.



Nel caso di specie, per la configurazione del reato di favoreggiamento da omissione e` stata ritenuta di particolare rilievo la qualita` soggettiva assunta dal ricorrente: “penetrando davvero nella tematica del favoreggiamento contrassegnato da una condotta omissiva – spiegano i giudici di legittimita` - puo` qui ripetersi che se e` vero che non qualsiasi dovere di collaborazione puo` assumere rilievo, e` anche vero che ove la condotta concerna l'impedimento dell'evento delittuoso tipizzato secondo il modello delineato nell'articolo 40 Codice penale, comma 2, il dovere si incentra in una posizione di garanzia nei confronti della giustizia penale, concernente le situazioni descritte nell'articolo 378 Codice penale”. Di tal che` il favoreggiamento omissivo e` configurabile nei confronti dei soggetti appartenenti alle istituzioni della giustizia penale, nei cui confronti la legge configura una vera e propria posizione di garanzia.