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Cessione intracomunitaria. l’accessorieta` di un’operazione definisce il regime iva

Tra le risposte offerte dal Fisco ai quesiti sui nuovi criteri per le dichiarazioni Intrastat vi e` quella che riguarda la cessione intracomunitaria di beni verso un Paese Ue, da parte di una societa` italiana che cede i suoi prodotti con trasporto a carico del cliente ma che si avvale di un soggetto trasportatore terzo che esegue la spedizione ed emette fattura con addebito dell’Iva nei confronti della societa` italiana. La questione posta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria e` se la societa` italiana nel momento in cui fattura la vendita comunitaria deve indicare sul documento due voci distinte, riguardanti il prezzo dei beni e il costo del trasporto. Inoltre si chiede se e` necessario compilare anche due elenchi Intrastat: l’Intra servizi per il trasporto, l’Intra beni per la cessione dei prodotti. La soluzione prospettata e` che negli scambi intracomunitari di beni e servizi siano rispettate le regole generali sull’Iva, le quali nel caso di prestazioni accessorie e base imponibile sono comuni in tutti i Paesi membri e valgono tanto per le operazioni interne che per quelle verso gli altri Stati Ue.
Nell’ordinamento interno, l’accessorieta` di una prestazione che segue le sorti dell’operazione principale e` regolata dall’articolo 12 del Dpr 633/72. La regola generale e` che l’operazione accessoria (tra cui e` compreso il trasporto) segua le stesse regole di quella principale in quanto assume rispetto a quest’ultima una posizione secondaria e subordinata. Pertanto, se la prestazione principale e` soggetta all’Iva, anche quella accessoria lo sara` e concorrera` alla formazione della base imponibile dell’operazione principale. In tal caso, l’importo dell’operazione accessoria andra` riportato nel modello Intra 1-bis delle cessioni intracomunitarie di beni e non andra` compilato il modello Intra relativo ai servizi.