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Nuovi modelli aa7/10 e aa9/10

Le novità della nuova versione dei modelli AA7 e AA9 riguardano essenzialmente le sezioni relative ai soggetti non residenti e il modello di "Comunicazione unica".

In particolare, in base alla nuova normativa (articolo 11 del Dl 135/200) i non residenti con stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato non possono più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dalla casa madre, ma devono far confluire tali operazioni nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione attiva in Italia.

L'altra modifica è relativa alla neonata ComUnica: attraverso la presentazione di "un modello unico", è possibile assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali connessi all'apertura di nuove imprese e ottenere il codice fiscale e la partita Iva. In questo caso nelle istruzioni per la compilazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 è stata inserita, nelle "Modalità di presentazione", una specifica parte denominata "ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007)".