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Omaggi: la deduzione e` integrale se il loro valore non supera 50 euro

Limite diverso - 25, 82 euro - per poter detrarre l`Iva sui beni che non fanno parte dell`attivita` dell`impresa.

Il trattamento fiscale degli omaggi ha subito modifiche a seguito dell`introduzione delle nuove regole di deducibilita` delle spese di rappresentanza disposte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) e dettate con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008.

Fino al 2007, le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente erano qualificate di rappresentanza, con possibilita` di deduzione integrale se di valore unitario non superiore a 25, 82 euro. Se il bene superava tale soglia, la deducibilita` delle spese era limitata ad un terzo del loro ammontare, da ripartire in cinque quote costanti nell`esercizio in cui erano state sostenute e nei quattro successivi.

Dal 2008, invece, il riformulato articolo 108, comma 2, del Tuir, riconosce la deducibilita` piena delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Quando il valore unitario dei beni dati in omaggio supera il limite indicato, si applicano le nuove regole sulle spese di rappresentanza, che ne prevedono la deducibilita` nel periodo d`imposta in cui sono sostenute, in base ai ricavi e proventi della "gestione caratteristica dell`impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo". In pratica, le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilita`") pari:

  • all`1, 3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
  • allo 0, 5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
  • allo 0, 1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Per essere qualificate di rappresentanza e, quindi, risultare deducibili secondo il criterio visto, le spese, effettivamente sostenute e documentate, devono possedere alcune caratteristiche. Requisito essenziale e`, innanzitutto, la loro gratuita` per il destinatario del bene (o del servizio), ossia da parte di quest`ultimo non vi deve essere corrispettivo o una specifica controprestazione. Dopo di che, vanno rispettati i principi di inerenza e congruita`: le spese, cioe`, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell`azienda o perseguire finalita` di pubbliche relazioni, ed essere ragionevoli in funzione dell`obiettivo di generare benefici economici per l`impresa ovvero coerenti rispetto alle pratiche e agli usi commerciali propri del settore in cui opera l`azienda.

Quando l`omaggio e` composto da piu` beni, il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell`omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Un esempio tipico e` quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore e` sotto i 50 euro, ma che complessivamente superano il tetto indicato per la deducibilita` integrale. Dal momento che il cesto va considerato come un unico omaggio dal valore complessivo superiore ai 50 euro, va applicata la regola del "plafond di deducibilita`".

Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell`attivita` dell`impresa, cioe` se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l`Iva non e` detraibile, tranne quando il costo unitario non e` superiore a 25, 82 euro (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972); la relativa cessione non e` soggetta a imposta.
Nel caso invece di beni che rientrano nell`oggetto dell`attivita` propria dell`impresa, l`Iva e` detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.
r.fo.