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Pubblici dipendenti: decadenza dall`impiego per mancata assunzione del servizio

Il dovere di assumere servizio nell`ufficio di prima destinazione quale specificazione del dovere di diligenza gravante su tutti i dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, rientra tra gli obblighi che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.

Tale dovere peraltro si qualifica ancora come un onere specifico a carico del soggetto nei confronti dall`Amministrazione che ha indetto la procedura selettiva e nella quale egli si e` posizionato utilmente, con la conseguenza che, qualora il primo non si presenti senza addurre un giustificato motivo, la seconda sara` legittimata ad emanare un provvedimento di decadenza dalla nomina.

Cio` perche` le leggi che nel tempo hanno determinato la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (si veda il d. lgs 165/2001) non hanno abrogato l`art. 9 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 -contenente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, che al suo ultimo comma dispone che “Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

A ribadirlo e` la Quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7501 del 30 novembre 2009, con la quale ha precisato che Il giustificato motivo che legittima l’assenza e` rappresentato esclusivamente da un ostacolo obiettivo, che effettivamente impedisca di assumere servizio nell`ufficio di prima destinazione. Motivo per cui l’esigenza di assistere con continuita` un familiare handicappato, poiche` non presenta il carattere di effettivita` del l`impedimento ad assumere servizio, non solleva dell`onere della presenza nel giorno stabilito.

Alla luce delle superiori argomentazioni il Collegio rileva che, in caso di inottemperanza al suddetto obbligo, la risoluzione del rapporto di lavoro e` espressione di un potere dell`Amministrazione che ha fondamento nell’esigenza di garantire la corretta declinazione degli obblighi di diligenza, lealta` e imparzialita` posti a fondamento dell’azione amministrativa, e, conseguentemente, dell’attivita` dei dipendenti pubblici.

In tal senso le eventuali proroghe concesse al dipendente non possono considerarsi come un auto-vincolo per l`autorita` pubblica, idoneo ad impedire la risoluzione del rapporto, giacche` le stesse costituiscono piuttosto il risultato di una valutazione positiva di compatibilita` delle esigenze, sempre prevalenti, dell`Amministrazione con quelle del dipendente, la cui valenza e` circoscritta al momento in cui tale valutazione viene effettuata.