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Pensione di inabilita` assoluta: il bonus di anzianita` si calcola fino a 65 anni

Due interessanti sentenze della Corte dei Conti per la Liguria svelano ulteriori profili di assurdita` nel “famigerato” D.M. 187/97, gia` piu` volte disapplicato dal Giudice delle Pensioni per contrasto con la legge 335/95.

Contrariamente a quanto prevede il D.M. 187/97, la nuova e piu` favorevole quantificazione puo` ben spettare anche a chi fosse cessato dal servizio per inabilita` assoluta prima del 1 gennaio 1996, valendo tal data solo come decorrenza dell’importo piu` congruo; tale risultato e` intervenuto disapplicandosi appunto il D.M. Tesoro 187/97, che, al contrario, poneva tale limite anche sostanzialmente per i destinatari, precludendo il beneficio a chi fosse cessato prima di tale data.

Una altra interessante sentenza ha disapplicato la norma regolamentare, appartenente sempre al D.M. 187/97, che, derogando dalla legge 222/84 che invece l’art. 2 comma 12 l. 335/95 intendeva esplicitamente recepire, imponeva di valutare la sussistenza dei requisiti minimi di anzianita` (tre anni negli ultimi 5) alla data di cessazione dal servizio in luogo che alla data di domanda del beneficio; anche tale disapplicazione ha potuto consentire di far ottenere la pensione anche a chi, a termini del D.M. 187/97, non ne avrebbe avuto diritto, a causa del prolungato passaggio in aspettativa senza assegni per infermita` durante lo svolgimento delle procedure di accertamento della sua situazione sanitaria.

I nuovi interventi della Corte dei Conti oggetto della presente nota, riguardano la correzione di due ulteriori perversi effetti del D.M. 187/97.

Gravissima e` la stortura del D.M. in questione laddove esso precluderebbe alla vedova (o al vedovo) del o della dipendente, deceduti in costanza di servizio, la possibilita` di ottenere una pensione calcolata con il criterio dell’art. 2 comma 12 l. 335/95, sopra visto.

Accade infatti che, mentre la legge 335/95 all’art. 2 comma 12 ha disciplinato solo un metodo di calcolo della pensione di inabilita`, in caso di inabilita` permanente e assoluta a ogni e qualsiasi attivita` lavorativa, il D.M. 187/97, all’articolo 3 [2] ha invece previsto la concedibilita` della pensione di inabilita` assoluta solo a domanda dell’interessato, ossia del lavoratore affetto dall’inabilita` lavorativa: orbene, se un soggetto muore in servizio (per patologia fulminante, per incidente, o comunque se decede senza avere il tempo di formulare la domanda) l’Inpdap, applicando il predetto D.M., non concede mai una pensione di reversibilita` calcolata sulla pensione di inabilita` assoluta ex art. 2 comma 12 l. 335/95, ma solo una reversibilita` calcolata su una pensione di inabilita` relativa, ossia legata solo agli anni lavorati dallo sfortunato dipendente; cio` puo` voler dire che, addirittura, non esista diritto a pensione, se costui non avesse maturato i requisiti pensionistici per la “vecchia” pensione di anzianita` (tali requisiti, come e` noto, non sono stati abrogati, ma sono rimasti in vigore tutt’oggi per le cessazioni per infermita`).