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Licenziamento del lavoratore invalido

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 21784 del 14 Ottobre 2009 ha stabilito che in caso di patto di prova stipulato con un lavoratore invalido, il recesso dell'imprenditore non è

soggetto alla disciplina del licenziamento individuale, quindi non è richiesta la comunicazione del motivo del recesso.

Il recesso può essere contestato dal lavoratore in sede giudiziale dimostrando l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto.