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Metodo analitico o presuntivo per la tassazione dei redditi intermedi

Il dibattito intorno allo scudo fiscale - a poco meno di un mese dalla scadenza del termine, fissata per il 15 dicembre 2009 – merita di entrare nella fase conclusiva e di occuparsi, cosi`, dei costi e degli adempimenti che i contribuenti devono assolvere per operare in piena regola. Al rimpatrio di attivita` finanziarie detenute irregolarmente all’estero deve accompagnarsi una procedura opzionale di tassazione dei redditi intermedi, di quei redditi cioe` (sia essi di capitale che diversi di natura finanziaria) che vengono percepiti tra il primo gennaio 2009 e la data di effettivo deposito delle attivita` presso un intermediario. Si ricorda che i redditi ante 31 dicembre 2008 vengono assorbiti totalmente dallo scudo fiscale. Dunque, per i redditi intermedi si possono scegliere due metodi opzionali di tassazione, che garantiscono la riservatezza e che possono anche applicarsi contemporaneamente. Si tratta del metodo analitico e di quello forfettario.
Con il metodo analitico, il contribuente deve individuare specificatamente i redditi percepiti nel periodo che va dal 1° gennaio di quest’anno al momento di effettivo deposito dell’attivita` presso l’intermediario: devono pertanto rintracciarsi i redditi e le diverse attivita` oggetto di rimpatrio. L’intermediario, a sua volta, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato se le attivita` finanziarie fossero gia` state in deposito presso di lui prima del rimpatrio o se fosse intervenuto direttamente nella riscossione. I detti redditi saranno assoggettati ad imposta con aliquota del 12, 5% o del 27% (interessi derivanti da depositi e conti correnti). Tale metodo e` pure utilizzabile per i redditi soggetti a ritenuta d’acconto (ma si perde l’anonimato) e per i proventi dei fondi comuni armonizzati non collocati in Italia. Non si applica nel caso in cui e` escluso l’intervento dell’intermediario.
Con il metodo presuntivo, il reddito e` determinato applicando all’importo indicato in dichiarazione riservata il tasso ufficiale medio di riferimento fra il 1° gennaio 2009 e la data di rimpatrio. Cio` senza tener conto dei redditi effettivamente percepiti. Sui redditi a forfait si applica l’imposta sostitutiva del 27% delle imposte sui redditi. Il metodo agevola coloro che hanno difficolta` a individuare analiticamente i redditi derivanti dalle attivita` finanziarie rimpatriate. Il vantaggio e` di non far perdere il regime della segretazione a quei redditi che non possono essere tassati con l’applicazione del metodo analitico. Tuttavia, il metodo presuntivo o “forfetario” non e` applicabile ai redditi sui quali l’intermediario non avrebbe applicato alcuna ritenuta, anche d'acconto, o imposta sostitutiva.