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Appalti in corso: la valutazione delle rimanenze varia a seconda della durata del contratto

E' particolarmente delicato il tema dei lavori in corso a fine anno, pattuiti come oggetto unitario di durata contrattuale superiore a 12 mesi. Essi, infatti, vanno valutati in base ai corrispettivi pattuiti e non in base ai costi sostenuti. Dunque conta la durata stabilita contrattualmente, che deve essere indipendente da eventuali proroghe o sospensioni intervenute, a meno che non abbiano dato luogo ad una vera e propria modifica contrattuale con revisione della durata. Questa fattispecie di frequente riguarda i contratti di appalto per cui, in sede di chiusura del bilancio, le societa` interessate devono effettuare la corretta determinazione delle rimanenze. E, come anticipato, puo` risultare assai difficile la determinazione delle rimanenze di lavori in corso, dato che la loro valutazione fiscale e civilistica e` differente a seconda della durata contrattuale. Per i lavori di durata fino a 12 mesi (infrannuale), le rimanenze vengono valutate al costo, mentre per i lavori di durata oltre l’anno, le rimanenze vengono valutate in base alla percentuale di ricavo anticipato. Il discorso sulla corretta contabilizzazione di questa particolare tipologia di rimanenze e` stato affrontato anche dall’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 260/E del 22 ottobre scorso. La novita` maggiore riguarda lo Stato avanzamento lavori (Sal), un documento con cui viene accertato il grado di realizzazione dell’opera a una certa data. Ad ogni stadio del lavoro viene emesso il certificato di pagamento che accerta l’avanzamento dei lavori, che funge da garanzia per il risarcimento danni e per il pagamento dei contributi dei dipendenti impiegati in caso di mancati versamenti. Il metodo presuppone che l’impresa conosca a priori, in modo attendibile, il ricavo e il costo totale e sia anche in grado di rilevare correttamente i costi gia` sostenuti nell’esercizio per la produzione. Nel caso dei contratti di appalto, l’accettazione di singole tranche dell’opera – attraverso l’accettazione del relativo Sal – comporta l’accettazione della definitivita` del servizio, limitatamente a quella porzione di lavoro con il passaggio del rischio a carico del committente. Per quanto riguarda le imposte dirette, si rammenta che i costi si considerano sostenuti e i ricavi conseguiti al momento della definitiva accettazione dell’opera intera o dei suoi Sal, se accettati in modo definitivo.