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Danno da demansionamento

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 21223 del 5 Ottobre 2009 ha stabilito che in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al

risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento del datore di lavoro, deve essere provato da adeguata documentazione sulla natura e sulle caratterisitche del pregiudizio stesso.

Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale, vale a dire ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, provocato sul fare del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi (caratterisitche, durata, gravità, conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro della dequalificazione, frustrazione di aspettative di progressione professionale, eventuali relazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi nelle abitudini di vita del soggetto) si possa risalire all'esistenza del danno.