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Dal 2010 esteso l’ambito applicativo del reverse charge ai soggetti non residenti

Con la sostituzione di nuovi sette articoli (dal 7 al 7-septies) all’articolo 7 del decreto Iva da parte dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2009 (che recepisce le tre direttive comunitarie sul “pacchetto Iva 2008”), tra le altre cose, viene esteso l’obbligo del reverse charge a tutte le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi forniti da soggetti passivi non residenti in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta nello Stato. Cosi`, a partire dal 1° gennaio 2010, il meccanismo dell’inversione contabile diviene regola generale per tutte le prestazioni di servizi e cessioni rilevanti in Italia effettuate da soggetti passivi non residenti e non e` piu` limitato obbligatoriamente ai soli servizi previsti dal comma quarto, lettera d, dell’articolo 7 del Dpr n. 633/72. La regola generale non vale, pero`, se il soggetto non residente fornisce beni o servizi a un soggetto nazionale, facendo intervenire attivamente e fattivamente la sua stabile organizzazione in Italia. Il fatto che il fornitore estero, che si e` identificato o che ha nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese, non possa piu` emettere fattura con Iva ai propri clienti italiani impedira` loro di compensare l’eventuale imposta a credito sugli acquisti effettuati in Italia. Analogamente, il reverse charge non si applica nell’ipotesi in cui sia il cedente o prestatore sia il cessionario o il committente sono soggetti esteri. In questa circostanza, deve essere il fornitore ad identificarsi direttamente o nominare il rappresentante fiscale, rimanendo egli il debitore dell’imposta secondo la regola generale che vuole che l’Iva sia dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.