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Ok al rimborso dell’irap per l’ingegnere senza dipendenti

Esclude l’applicazione dell’IRAP una bassa quota di ammortamento dei beni strumentali

La Suprema Corte interviene nuovamente sulla questione dell’assoggettabilità ad IRAP dei professionisti: con la sentenza n. 22264/2009 ha rigettato il ricorso con cui l’Amministrazione finanziaria chiedeva la cassazione della pronuncia dei giudici di merito, che ordinava di procedere alla restituzione del tributo regionale. Ammesso dunque il rimborso dell’IRAP versata dall’ l’ingegnere senza dipendenti che denuncia una bassa quota di ammortamento dei beni strumentali. Da ciò si evince che il lavoratore autonomo svolge la sua attività di ingegnere in modo del tutto personale, impiegando solo energia intellettiva. Viene ribadito ulteriormente dalla Corte di Cassazione, che gli artigiani e i professionisti possono sottrarsi al pagamento dell'imposta se dimostrano di non avere la disponibilità di beni ed altri mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 21 ottobre 2009, n. 222 6 4

Fatto e diritto

Con atto notificato il 2/3/2006, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L'intimato M.G. non ha svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all'esito della camera di consiglio del 1/10/2009.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta in fatto che non avendo ottenuto risposta alla sua istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2001, l'ingegnere M.G. si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che in accoglimento del ricorso ha ordinato all'Amministrazione di procedere alla richiesta restituzione.

L'Ufficio si è allora gravato alla Commissione Regionale, che ha però rigettato l'appello perchè dalla copia della denuncia dei redditi emergeva che il M. "non aveva alcun dipendente ed aveva denunziato una bassa quota di ammortamento dei beni strumentali, il che sta(va) a significare che ... svolgeva la sua attività di ingegnere in modo del tutto personale, impiegando solo energia intellettiva".

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato l'anzidetta statuizione per violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 perchè la Commissione Regionale aveva confermato la decisione di primo grado con argomentazioni viziate dal punto di vista logico e, comunque, contrarie al sistema della legge, in base alla quale per la sussistenza dell'organizzazione autonoma era sufficiente lo svolgimento dell'attività senza vincoli di subordinazione a terzi.

Cosi' riassunte le doglianze dei ricorrenti, giova rammentare che questa Corte ha già più volte affermato che gli artigiani e i professionisti possono sottrarsi al pagamento dell'imposta se dimostrano di non avere la disponibilità di beni ed altri mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (C. Cass. 2007/3672, 2007/3673, 2007/3674, 2007/3675 e 2007/3676).

Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che la Commissione Regionale ha respinto l'appello proprio in conseguenza di un accertamento del genere, che la ricorrente non ha adeguatamente censurato, il ricorso di cui si discute dev'essere respinto.

Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.