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Solidarietà, il tfr non costituisce base retributiva utile

La base comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell’ immediatezza della fruizione.

Il tfr non rientra nella base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo spettante all'impresa e ai lavoratori che stipulano contratti di solidarietà difensivi. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 16582 del 3 novembre , cambiando il precedente orientamento fornito nella nota n. 11025/09.

Nella nota protocollo n. 11025/09 il ministero ha configurato il tfr come elemento costante, ancorché differito, della retribuzione. E, come tale, ha ritenuto di doverlo ricomprendere nella base retributiva dei 12 mesi precedenti il regime di solidarietà in misura pari al rateo maturato in questo periodo.

Nella nuova nota, invece, riconsiderando che la base retributiva cui riferirsi ai fini del calcolo del contributo «è costituita dal quantum che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l'azienda ha disposto la riduzione di orario di lavoro», spiega che il tfr non può esservi incluso in quanto «sebbene caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito».

Per tale ragione, dunque, non può appartenere alla base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo. Base che, invece, «comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell'immediatezza della fruizione da parte dei lavoratori in solidarietà».