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Duplice impatto del nuovo regime iva servizi sugli enti non commerciali

Con l’armonizzazione della disciplina Iva servizi alle regole comunitarie, che entrera` di fatto in vigore a partire dal prossimo 1° gennaio 2010, cambiano in modo significativo gli adempimenti a carico degli enti non commerciali, siano essi pubblici o privati. L’applicazione del regime Iva servizi seguira` una strada diversa a seconda che l’ente sia dotato o meno di partita Iva.
Gli enti non commerciali in possesso di partita Iva saranno considerati “soggetti passivi” in ogni caso, anche quando acquistano per la proprio sfera istituzionale. Dunque, per l’acquisto di servizi l’imposta e` sempre dovuta in Italia e debitore di essa e` l’ente committente. L’unico modo possibile per assolvere l’Iva e` utilizzare il reverse charge, non essendo piu` possibile ne` ricorrere al rappresentante fiscale ne` ammettere l’identificazione diretta da parte del prestatore non residente.
Gli enti non commerciali non titolari di partita Iva seguono, invece, le regole del privato consumatore. Dunque, vale il principio generale della territorialita` nel paese del prestatore, per cui il luogo di tassazione "e` il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attivita` economica". In caso di territorialita` italiana, si specifica il fatto che non e` possibile l’emissione di autofattura da parte del committente, ma il prestatore e` obbligato a nominare un rappresentante fiscale, cioe` all’identificazione diretta in Italia.